CONTROINFORMAZIONE INTERNAZIONALE INEDITI

SCHEDA SCHENGEN

"Accordo relativo alla soppressione graduale dei controlli alle frontiere comuni"

Dell'accordo di Schengen quello che si conosce tutti è solo che il 1 gennaio 1995 sono stati aboliti i controlli di frontiera tra la maggior parte dei paesi dell'Unione Europea, ma per ragioni un po' confuse, sembra per l'incompatibilità del sistema informatico italiano rispetto a quello centrale di Strasburgo, le frontiere dell'Italia sono rimaste per il momento tali e quali a prima.

In realtà gli accordi di Schengen sono destinati a modificare radicalmente la vita nei paesi dell'Unione Europea, in particolare per quanto riguarda gli aspetti della repressione e del controllo.

LA STORIA

14-06-85: firma dell'Accordo tra Belgio-Paesi Bassi-Lussemburgo-Francia-Germania

19-06-90: firma dell'Accordo Supplementare

27-11-90: adesione dell'Italia

25-06-91: adesione di Spagna, Portogallo e Grecia

IL CONTENUTO

Titoli I e II:

Controlli alle frontiere esterne; visti e condizioni di circolazione delle persone; diritto di asilo.

- gli "stranieri" (ovvero chi non è cittadino di uno Stato membro della Comunità) non potranno chiedere visti successivi di ingresso a paesi diversi della UE ma dal momento del loro ingresso in uno dei paesi firmatari, scatta automaticamente il conteggio del periodo (tre mesi) in cui possono risiedere. Al termine di questo periodo dovranno uscire dal territorio dei paesi firmatari.

Continuano a valere, naturalmente, tutte le restrizioni precedenti, e cioè l'obbligo di fornire documenti giustificativi dello scopo e delle condizioni del soggiorno e dimostrare di poter disporre dei mezzi di sussitenza sufficienti per il soggiorno e il rientro;

- ogni Stato compila elenchi nazionali di stranieri segnalati ai fini della non ammissione e può allontanare ogni straniero quando il suo nome rientra nella lista o quando viene considerato pericoloso per l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali da uno dei paesi firmatari dell'accordo;

- è prevista la responsabilità del vettore aereo, terrestre o marittimo che abbia trasportato uno straniero privo dei necessari visti di soggiorno; il vettore deve quindi preliminarmente accertarsi che lo straniero sia in possesso dei documenti di viaggio richiesti per l'ingresso, altrimenti è obbligato a ricondurlo nel paese dal quale è stato trasportato;

- sono previste sanzioni nei confronti di chiunque aiuti uno straniero ad entrare o soggiornare illegalmente in un paese.

- riguardo al diritto di asilo: ogni paese trasmette agli altri i dati in suo possesso e riguardanti un richiedente asilo (nome, cognome, soprannome, pseudonimi, data e luogo di nascita; cittadinanza attuale e precedente del richiedente e dei suoi familiari; documenti di identità e di viaggio; luoghi di soggiorno e itinerari di viaggio).

Titolo III:

a) Polizia e sicurezza; cooperazione giudiziaria in materia penale; stupefacenti; armi e munizioni. Cooperazione tra forze di polizia

- scambio di informazioni scritte che possono essere usate come prove dall'autorità giudiziaria di un altro paese;

- gli agenti di polizia di un paese, che nell'ambito di un'indagine giudiziaria, tengono sotto osservazione nel loro paese una persona sono autorizzati a continuare questa osservazione nel territorio di un altro paese (previa autorizzazione, ma anche senza, in caso di urgenza);

- possono portare le armi di ordinanza (che non possono usare...salvo il caso di legittima difesa);

- non possono fermare né arrestare la persona sotto osservazione;

- possono inseguire una persona colta in flagranza di determinati reati, anche senza autorizzazione preventiva;

- non possono procedere personalmente all'arresto della persona inseguita, ma possono 'fermarla', perquisirla, ammanettarla, sequestrare oggetti in suo possesso e consegnarla alle autorità locali affinché la arrestino;

- possono portare armi (usarle solo per legittima difesa);

- i vari paesi installeranno nelle regioni di frontiera linee telefoniche, radio, telex ed altri collegamenti diretti per facilitare la cooperazione fra forze di polizia e doganali, in particolare per la trasmissione in tempo utile di informazioni nell'ambito dell'osservazione e dell'inseguimento transfrontaliero;

- le strutture che forniscono alloggio devono controllare che gli stranieri compilino personalmente le schede di dichiarazione e provino la loro identità esibendo un documento di identità valido.

b) Assistenza giudiziaria in materia penale e applicazione del principio ne bis in idem

- è previsto un sistema di assistenza giudiziaria fra i vari paesi membri, tendente a coordinare le decisioni prese in materia penale dai singoli stati membri e a dotarle di validità in tutti i paesi firmatari dell'Accordo, grazie anche alla cooperazione degli organi giudiziari dei vari paesi;

c) Estradizione

- i firmatari dell'Accordo si impegnano ad estradare tra loro le persone perseguite dalle autorità giudiziarie della parte richiedente;

- possibilità di autorizzare l'estradizione senza procedura formale di estradizione, purché la persona interessata vi acconsenta (questa dichiarazione non è revocabile!). La presenza di un avvocato non è obbligatoria;

- introduzione dell'estradizione anche dei propri cittadini, se questi, dopo essere evasi, sono rientrati nel proprio paese, e lo Stato nel quale la pena era stata inflitta ne faccia richiesta; in attesa dell'estradizione il condannato può essere sottoposto a 'controllo a vista' per impedire che si allontani dal paese.

d) Armi da fuoco e munizioni

- questo capitolo riguarda l'acquisizione, la detenzione, il commercio e la consegna di armi da fuoco e di munizioni da parte parte di persone fisiche (non riguarda la fornitura alle autorità centrali e territoriali, alle forze armate ed alla polizia, né l'acquisizione e la detenzione da parte di queste ultime, né la fabbricazione di armi da fuoco e di munizioni da parte di imprese pubbliche);

- le armi sono classificate in: a) armi proibite; b) armi soggette ad autorizzazione; c) armi soggette a dichiarazione;

- l'autorizzazione di acquisizione e di detenzione di un'arma da fuoco è soggetta alle seguenti condizioni: a) l'interessato deve aver compiuto 18 anni; b) non deve essere inabile a causa di malattia mentale o di qualsiasi altra incapacità mentale o fisica; c) non deve essere stato condannato per infrazioni ovvero non sussistano indizi che lascino supporre che il richiedente sia pericoloso per la sicurezza e l'ordine pubblico; d) deve addurre un valido motivo all'acquisto;

- gli stati membri si scambiano informazioni (data dell'acquisizione ed identità dell'acquirente comprendente cognome, nome, data e luogo di nascita, indirizzo e numero di passaporto o carta di identità; modello, numero di fabbricazione, calibro ed altre caratteristiche dell'arma da fuoco in questione, numero di matricola) in merito all'acquisizione di armi da fuoco da parte di persone abitualmente residenti o stabilite nel territorio di un'altra parte contraente.

Titolo IV:

Sistema d'informazione Schengen

(l'entrata in vigore, prevista per il 1 gennaio 1994, è stata procastinata al 1 gennaio 1995 per problemi telematici di funzionamento della banca dati: deve consentire la raccolta di dati automatizzati in sezioni nazionali e la loro trasmissione alle altre sezioni nazionali attraverso un'unità di supporto tecnico che avrà sede a Bruxelles. L'istituzione del SIS è considerata una delle precondizioni non scritte per l'entrata in vigore dell'Accordo di Schengen)

- consente, attraverso una procedura d'interrogazione automatizzata, di disporre di segnalazioni di persone e di oggetti, in occasione di controlli alle frontiere, di verifiche e di altri controlli di polizia e doganali effettuati all'interno del paese conformemente al diritto nazionale

- consiste in un'unità di supporto tecnico di cui è responsabile la Francia, con sede a Strasburgo, che contiene le segnalazioni di persone e di oggetti che interessino le parti contraenti, e una sezione nazionale presso ogni parte contraente;

- scopo del SIS è quello di preservare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, compresa quella dello Stato e di assicurare l'applicazione delle disposizioni sulla circolazione delle persone;

- i dati inseriti nell'archivio sono i seguenti: a) per quanto riguarda le persone: nome e cognome, segni fisici particolari, prima lettera del secondo nome, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza, indicazione se le persone in questione sono armate, se sono violente, motivo della segnalazione, linea di condotta da seguire; b) persone oggetto di 'sorveglianza discreta' che valichino i confini nazionali, la segnalazione riguarda: il fatto che siano stati trovati la persona o il veicolo segnalati, il luogo e il momento della verifica, l'itinerario e la destinazione del viaggio, le persone che accompagnano l'interessato e gli occupanti del veicolo, il veicolo usato, gli oggetti trasportati, le circostanze in cui la persona o il veicolo sono stati trovati; c) oggetti ricercati a scopo di sequestro o di prova in un procedimento penale;

- i dati relativi alle persone ricercate per l'arresto ai fini di estradizione sono inseriti a richiesta dell'autorità giudiziaria del paese richiedente e questo corrisponde automaticamente ad una richiesta di arresto;

- i dati relativi agli stranieri segnalati ai fini della non ammissione sono inseriti in base a segnalazioni nazionali fondate sulla circostanza che la presenza di uno straniero nel territorio nazionale costituisce una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica o per la sicurezza nazionale (basta che lo straniero sia stato in passato condannato ad almeno un anno di detenzione o che vi siano seri motivi di ritenere che abbia commesso fatti punibili gravi);

- l'accesso alla banca dati SIS è riservato alle autorità competenti in materia di controlli alle frontiere, controlli di polizia e doganali;

- il diritto di ciascuno di accedere ai dati che lo riguardano inseriti nel SIS è esercitato nel rispetto del diritto della parte contraente presso la quale l'interessato lo fa valere; la parte può negargli l'accesso se questo può nuocere all'esecuzione dell'attività legale indicata nella segnalazione o ai fini della tutela dei diritti e delle libertà altrui, ed è obbligatoriamente negato durante il periodo della segnalazione ai fini della sorveglianza discreta;

- i dati personali inseriti nel SIS ai fini della ricerca di persone sono conservati per un periodo di tempo determinato; al massimo tre anni dopo il loro inserimento la parte che ha effettuato la segnalazione riverifica la necessità di conservarli. Se decide di cancellarli i dati vengono conservati per un altro anno presso le unità di supporto tecnico, dopo di che vengono definitivamente cancellati;

- ciascuno Stato designa un'autorità di controllo incaricata di esercitare un controllo indipendente dell'archivio della sezione nazionale del SIS; per il controllo dell'unità di supporto tecnico del SIS è istituita un'autorità di controllo comune che ha diritto di accesso all'unità;

Titolo V:

Trasporto e circolazione delle merci.

- eliminazione delle disposizioni legislative interne che ostacolano la circolazione delle merci e possibilità di effettuare lo sdoganamento all'interno del paese o alla frontiera interna (queste disposizioni si applicano in particolare ai controlli tecnici riguardanti i mezzi di trasporto, ai controlli veterinari e di polizia veterinaria, ai controlli sanitari veterinari, ai controlli fitosanitari, ai controlli relativi ai trasporti di merci pericolose e di rifiuti); in alcuni casi le parti rinunciano persino ai controlli ed alla presentazione dei certificati fitosanitari;

- solo in caso di pericolo di introduzione o propagazione di organismi nocivi, la parte può reintrodurre le misure di controllo;

- le parti si impegnano ad abolire tra di loro l'obbligo di presentare una licenza di esportazione dei prodotti e delle tecnologie strategiche industriali, ed eventualmente sostituire questa licenza con una procedura flessibile sempreché il paese di prima destinazione e di destinazione finale sia una parte contraente;

- il numero e l'intensità dei controlli delle merci nella circolazione dei viaggiatori alle frontiere interne sono ridotti al livello minimo possibile;

Titolo VI:

Protezione dei dati di natura personale

- i dati possono essere utilizzati (solo dalle autorità giudiziarie) dalla parte destinataria solo per i fini per i quali l'Accordo ne prevede la trasmissione;

- la parte che trasmette dati deve vigilare ed è responsabile della loro esattezza;

- la trasmissione e la ricezione di dati personali devono essere registrate nell'archivio dal quale essi provengono ed in quello in cui sono inseriti; questo obbligo di registrazione però non si applica quando non sia necessario o quando i dati sono utilizzati per brevissimo tempo;

- le parti dovranno incaricare un'autorità di controllo nazionale indipendente dalle altre parti che vigili sul trattamento dei dati personali negli archivi;

- i dati possono essere trasmessi esclusivamente ai servizi ed alle autorità di polizia; la loro comunicazione ad altri servizi potrà essere effettuata solo previa autorizzazione della parte che li fornisce.

Titolo VII:

Comitato esecutivo

- ha il compito generale di vigilare sulla corretta applicazione dell'Accordo;

- ogni parte dispone di un seggio e le decisioni vengono prese all'unanimità; il comitato si riunisce alternativamente nel territorio di ciascuno stato e con la frequenza che ritiene necessaria

Titolo VIII:

Disposizioni finali

- Ogni stato membro delle Comunità europee può divenire parte dell'Accordo

maggio 1995

Scheda curata dal
Collettivo redazionale di Controinformazione internazionale

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